RILASCIO:
La CARTA DI SOGGIORNO autorizza al soggiorno a tempo indeterminato
in Italia ed è rilasciata:
agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italiada almeno sei
anni e titolari di un permesso di soggiorno che sia suscettibile
di rinnovo senzasoluzione di continuità (lavoro o famiglia,
asilo) e se lo straniero dimostra di possedere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e della propria famiglia;
al coniuge e ai figli minori o ai genitori conviventidi cittadino
italiano o di un cittadino appartenente all'Unione Europea e al
coniuge e ai figli minori dello straniero che ne è già
titolare,purché quest'ultimo dimostri di avere un redditosufficiente.
La CARTA DI SOGGIORNO viene rilasciata entro novanta giorni
dalla richiesta.
La CARTA DI SOGGIORNO è soggetta a vidimazione,su richiesta
dell'interessato nel termine di 10 anni dal rilascio.
È documento di identificazione personale per non oltre cinque
anni dalla data del rilascio o del rinnovo.
REDDITO: in assenza di familiari conviventi il reddito deve
essere almeno pari all'importo dell'assegno sociale, che per l'anno
2004 è pari a Euro4.783,61. Se il nucleo familiare dello
straniero è composto da due o più persone, il reddito
necessario anche nel caso in cui il documento sia richiesto dallo
straniero solo per sé deve essere tale da assicurare il sostentamento
proprio e dei familiari conviventi. Tali somme devono essere riferite
al reddito percepito nell'anno precedente, dimostrabile attraverso
la dichiarazione dei redditi o, nei casi in cui non è previsto
l'obbligo della dichiarazione dei redditi, altra documentazione
attestante il reddito consolidato.
ALLOGGIO: nel caso in cui la CARTA DI SOGGIORNO sia richiesta
anche in favore del coniuge e dei figli minori, si deve dimostrare
la disponibilità di un alloggio idoneo; si deve produrre
l'attestazione dell'ufficio competente che certifichi che l'alloggio
rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o il certificato di
idoneità igienico sanitaria rilasciato dall'Azienda Sanitaria
competente per territorio.
IMPEDIMENTI E REVOCA: la CARTA DI SOGGIORNO non può
essere rilasciata e se rilasciata deve essere revocata dal Questore,
se il cittadino straniero è giudicato per uno dei reati previsti
dall'art.380 c.p.p. o sia stato condannato, anche con sentenza non
definitiva per uno dei delitti non colposi previsti dall'art.381
c.p.p. In questo caso allo straniero verrà rilasciato un
permesso di soggiorno, altrimenti sarà adottato un provvedimento
di espulsione amministrativa. PRIVILEGI: il titolare della carta di soggiorno può
essere espulso solo per gravi motivi.
RICORSO: contro il rigetto o il rifiuto della carta di soggiorno,
si può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica al
Tribunale Amministrativo Regionale competente.
PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE: per la richiesta della carta
di soggiorno, si devono utilizzare le apposite schede fornite dalla
Questura in cui indicare:
le proprie generalità;
la residenza;
i luoghi ove ha soggiornato in Italia nei sei anni precedenti;
quattro fotografie formato tessera;
marca da bollo da Euro10,33;
copia del passaporto o di un documento equipollente;
copia della dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente
e dalla quale risulti un reddito familiare non inferiore all'ammontare
annuo dell'assegno sociale;
certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (sia
per sé che per il coniuge).
Se è rilasciata anche per il coniuge e per i figli minori
il richiedente dovrà:
produrre i certificati che attestano il grado di parentela, di
coniugio o filiazione, rilasciati dal Paese di origine e legalizzati
dalla rappresentanza consolare italiana, se richiesto;
dimostrare la disponibilità di un alloggio corredato dal
certificato di idoneità dell'alloggio
dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale considerato complessivamente
anche in relazione a quello dei familiari non a carico conviventi.