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PATRONATO ACLI
CARTA DI SOGGIORNO

RILASCIO: La CARTA DI SOGGIORNO autorizza al soggiorno a tempo indeterminato in Italia ed è rilasciata:
  • agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italiada almeno sei anni e titolari di un permesso di soggiorno che sia suscettibile di rinnovo senzasoluzione di continuità (lavoro o famiglia, asilo) e se lo straniero dimostra di possedere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e della propria famiglia;
  • al coniuge e ai figli minori o ai genitori conviventidi cittadino italiano o di un cittadino appartenente all'Unione Europea e al coniuge e ai figli minori dello straniero che ne è già titolare,purché quest'ultimo dimostri di avere un redditosufficiente.
La CARTA DI SOGGIORNO viene rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta.
La CARTA DI SOGGIORNO è soggetta a vidimazione,su richiesta dell'interessato nel termine di 10 anni dal rilascio.
È documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo.

REDDITO: in assenza di familiari conviventi il reddito deve essere almeno pari all'importo dell'assegno sociale, che per l'anno 2004 è pari a Euro4.783,61. Se il nucleo familiare dello straniero è composto da due o più persone, il reddito necessario anche nel caso in cui il documento sia richiesto dallo straniero solo per sé deve essere tale da assicurare il sostentamento proprio e dei familiari conviventi. Tali somme devono essere riferite al reddito percepito nell'anno precedente, dimostrabile attraverso la dichiarazione dei redditi o, nei casi in cui non è previsto l'obbligo della dichiarazione dei redditi, altra documentazione attestante il reddito consolidato.

ALLOGGIO: nel caso in cui la CARTA DI SOGGIORNO sia richiesta anche in favore del coniuge e dei figli minori, si deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo; si deve produrre l'attestazione dell'ufficio competente che certifichi che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o il certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

IMPEDIMENTI E REVOCA: la CARTA DI SOGGIORNO non può essere rilasciata e se rilasciata deve essere revocata dal Questore, se il cittadino straniero è giudicato per uno dei reati previsti dall'art.380 c.p.p. o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva per uno dei delitti non colposi previsti dall'art.381 c.p.p. In questo caso allo straniero verrà rilasciato un permesso di soggiorno, altrimenti sarà adottato un provvedimento di espulsione amministrativa.
PRIVILEGI: il titolare della carta di soggiorno può essere espulso solo per gravi motivi.

RICORSO: contro il rigetto o il rifiuto della carta di soggiorno, si può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE: per la richiesta della carta di soggiorno, si devono utilizzare le apposite schede fornite dalla Questura in cui indicare:
  • le proprie generalità;
  • la residenza;
  • i luoghi ove ha soggiornato in Italia nei sei anni precedenti;
  • quattro fotografie formato tessera;
  • marca da bollo da Euro10,33;
  • copia del passaporto o di un documento equipollente;
  • copia della dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente e dalla quale risulti un reddito familiare non inferiore all'ammontare annuo dell'assegno sociale;
    certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (sia per sé che per il coniuge).
    Se è rilasciata anche per il coniuge e per i figli minori il richiedente dovrà:
  • produrre i certificati che attestano il grado di parentela, di coniugio o filiazione, rilasciati dal Paese di origine e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana, se richiesto;
  • dimostrare la disponibilità di un alloggio corredato dal certificato di idoneità dell'alloggio
  • dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale considerato complessivamente anche in relazione a quello dei familiari non a carico conviventi.

A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
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