MATERNITÁ: DIRITTO ALLACCREDITO
DEI CONTRIBUTI
Riconoscimento
dellaccredito figurativo e del riscatto per periodi di astensione
obbligatoria e facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro. Decreto
legislativo 26 marzo 2001, n.151. Con lentrata in vigore
del decreto legislativo n.151/2001, i periodi corrispondenti a quello
dellastensione obbligatoria relativi ad eventi verificatisi
al di fuori del rapporto di lavoro sono riconoscibili a domanda indipendentemente
dalla loro collocazione temporale estendendo la copertura previdenziale
anche agli eventi antecedenti il 1 gennaio 1994, consentendo il riconoscimento
figurativo dei relativi periodi nella durata corrispondenti a quella
dellastensione obbligatoria fruita in costanza di rapporto di
lavoro. Laccredito della contribuzione, collocata nel tempo
in cui si sono verificati gli eventi, decorre da aprile 2001 e vale
anche per i titolari di pensione i quali potranno richiedere la ricostituzione
della pensione. Il riconoscimento di questi periodi è gratuito
e può essere ottenuto a queste condizioni: E necessario
far valere almeno 5 anni di contribuzione in costanza di rapporto
di lavoro. Riguarda solo le lavoratrici dipendenti, appartenenti al
FPLD, e alle forme sostitutive ed esclusive dellAGO. In effetti,
poiché i periodi da riconoscere sono quelli corrispondenti
al congedo di maternità, non è possibile comprendere
le lavoratrici autonome, dal momento che per esse non è mai
stato prescritto un periodo di astensione obbligatoria dallattività
lavorativa.
Per individuare quali sono i periodi corrispondenti al congedo
di maternità occorre individuare la collocazione temporale
dellevento. Fino al 17 gennaio 1972 i periodi da riconoscere erano i seguenti:
per le addette alle industrie : tre mesi precedenti la data del
parto e otto settimane successive al parto :totale 21 settimane;
per le addette ai lavori agricoli: otto settimane precedenti la
data del parto e otto settimane successive al parto: totale 16
settimane;
per le addette ad altri lavori subordinati: sei settimane precedenti
la data del parto e otto settimane successive al parto:totale
14 settimane.
Sono escluse la collaboratrice familiare o la lavoratrice a domicilio.
Dal 18 gennaio 1972 per tutte le lavoratrici dipendenti, comprese
le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e
familiari il periodo da riconoscere è formato da 2 mesi
precedenti la data del parto e dai 3 mesi successivi.
Rimborso eventuale contribuzione volontaria: i contributi volontari
che eventualmente siano stati versati a copertura degli stessi
periodi per cui consegue laccredito figurativo per maternità
possono essere rimborsati. Il rimborso naturalmente richiede la
relativa domanda. Ricostituzione della pensione
la maternità si colloca prima del 1 gennaio 1994: la ricostituzione
avrà effetto dal 01.05.2001 se la decorrenza della pensione
è anteriore a tale data, dalla decorrenza della pensione
se questa è successiva al 30.04.2001;
la maternità si colloca dopo il 31.12.1993: la ricostituzione
avrà effetto dal 01.01.1994 se la decorrenza della pensione
è anteriore a tale data; dalla decorrenza originaria se
la pensione ha decorrenza successiva al 31.12.2003
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