acli bn
TORNA ALLA HOME PAGE
Logo Caf
PATRONATO ACLI
MATERNITÁ: DIRITTO ALL’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

Riconoscimento dell’accredito figurativo e del riscatto per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.151/2001, i periodi corrispondenti a quello dell’astensione obbligatoria relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro sono riconoscibili a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale estendendo la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1 gennaio 1994, consentendo il riconoscimento figurativo dei relativi periodi nella durata corrispondenti a quella dell’astensione obbligatoria fruita in costanza di rapporto di lavoro. L’accredito della contribuzione, collocata nel tempo in cui si sono verificati gli eventi, decorre da aprile 2001 e vale anche per i titolari di pensione i quali potranno richiedere la ricostituzione della pensione. Il riconoscimento di questi periodi è gratuito e può essere ottenuto a queste condizioni: E’ necessario far valere almeno 5 anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro. Riguarda solo le lavoratrici dipendenti, appartenenti al FPLD, e alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO. In effetti, poiché i periodi da riconoscere sono quelli corrispondenti al congedo di maternità, non è possibile comprendere le lavoratrici autonome, dal momento che per esse non è mai stato prescritto un periodo di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa.
Per individuare quali sono i periodi corrispondenti al congedo di maternità occorre individuare la collocazione temporale dell’evento.
Fino al 17 gennaio 1972 i periodi da riconoscere erano i seguenti:
  • per le addette alle industrie : tre mesi precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto :totale 21 settimane;
  • per le addette ai lavori agricoli: otto settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto: totale 16 settimane;
  • per le addette ad altri lavori subordinati: sei settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto:totale 14 settimane. Sono escluse la collaboratrice familiare o la lavoratrice a domicilio.
    Dal 18 gennaio 1972 per tutte le lavoratrici dipendenti, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari il periodo da riconoscere è formato da 2 mesi precedenti la data del parto e dai 3 mesi successivi.
    Rimborso eventuale contribuzione volontaria: i contributi volontari che eventualmente siano stati versati a copertura degli stessi periodi per cui consegue l’accredito figurativo per maternità possono essere rimborsati. Il rimborso naturalmente richiede la relativa domanda.
    Ricostituzione della pensione
  • la maternità si colloca prima del 1 gennaio 1994: la ricostituzione avrà effetto dal 01.05.2001 se la decorrenza della pensione è anteriore a tale data, dalla decorrenza della pensione se questa è successiva al 30.04.2001;
  • la maternità si colloca dopo il 31.12.1993: la ricostituzione avrà effetto dal 01.01.1994 se la decorrenza della pensione è anteriore a tale data; dalla decorrenza originaria se la pensione ha decorrenza successiva al 31.12.2003

A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Sede Provinciale di Benevento
Via Francesco Flora 31 - 82100 Benevento (BN)
TEL. 0824.314653 - FAX 0824.317424
E-Mail: acli.benevento@tin.it     organizzazione@aclibenevento.it