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IN CASO SI MORTE DI UN LAVORATORE GIà PENSIONATO, ai superstiti
la pensione di reversibilità, a condizione che il deceduto fosse
titolare di pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità
e di invalidità.
FAI ATTENZIONE!!!!!!
QUALORA IL LAVORATORE NON FOSSE ANCORA PENSIONATO ai superstiti
spetta la pensione indetta a condizione che il deceduto potesse
far valere:
- 15 anni di contribuzione;
- 5 anni di contribuzione di cui 3 versati nel quinquennio precedente
la data di morte.
CHI SONO I BENEFICIARI
1) CONIUGE;
- anche se separato legalmente soltanto nel caso in cui sia titolare
di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- al coniuge divorziato a condizione che l'ex coniuge non si sia
risposato(il coniuge superstite percepisse l'assegno di divorzio,
il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio, il
decesso sia avvenuto dopo il 12.03.1987), e che il rapporto assicurativo
del deceduto sia iniziato anteriormente alla data della sentenza
di divorzio;
2) FIGLI MINORI;
3) FIGLI MAGGIORENNI STUDENTI di scuola media o professionale
non superiore ai 21 anni, a carico del genitore al momento del
decesso a che non prestino attività lavorativa;
4) FIGLI MAGGIORENNI INABILI, riconosciuti inabili e a carico
al momento del decesso;
5) AI MAGGIORENNI STUDENTI UNIVERSITARI per gli anni del corso
legale di laurea, che non abbiano un'età superiore ai 26 anni,
che siano a carico del genitore al momento del decesso e che non
prestino attività lavorativa;
6) AI NIPOTI MINORI affidati di fatto;
7) AI GENITORI di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari
di pensione, che siano a carico al momento del decesso e quando
non vi siano né coniuge nè figli o se esistono non
ne abbiano diritto.
8) AI FRATELLI O SORELLE che non siano coniugati, che non siano
titolari di pensione, che siano inabili e a carico al momento
del decesso, quando non vi siano né coniuge, né
figli o se esistono non ne abbiano diritto.
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